La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000 ha come finalità la conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 22.09.2008, ha istituito il catasto incendi boschivi, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge n. 353 del 21 novembre 2000, che viene aggiornato con cadenza annuale.
L’art. 10, comma 1, della legge dispone che, sulle aree individuate nel catasto incendi, gravano i divieti e le prescrizioni indicati nella seguente tabella:
VINCOLO | Tipo di zona | Durata del vincolo | |
Bosco | Pascolo | ||
Cambio destinazione d’uso | ✔ | ✔ | Anni 15 |
Realizzazione di edifici e di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive | ✔ | ✔ | Anni 10 |
Pascolo | ✔ | Anni 10 | |
Caccia | ✔ | Anni 10 | |
Rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche | ✔ | ✔ | Anni 5 |
Con Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2021, n. 155, sono state disposte ulteriori disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.
L’art. 3, comma 1, del Decreto Legge 8 settembre 2021 , n. 120 dispone che il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall’estinzione dell’incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale.
Il termine di applicazione dei divieti sopra indicati decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nel sito internet istituzionale.
Pagina aggiornata il 20/02/2025