La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21 novembre 2000 ha come finalità la conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n° 39 del 22.09.2008, ha istituito il catasto incendi boschivi, ai sensi dell’art. 10, comma 2, della legge, che viene aggiornato con cadenza annuale.
L’art. 10, comma 1, della legge dispone che, sulle aree individuate nel catasto incendi, gravano i divieti e le prescrizioni indicati nella seguente tabella:
VINCOLO | Tipo di zona | Durata del vincolo | |
Bosco | Pascolo | ||
Cambio destinazione d’uso | ✔ | ✔ | Anni 15 |
Realizzazione di edifici e di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive | ✔ | ✔ | Anni 10 |
Pascolo | ✔ | Anni 10 | |
Caccia | ✔ | Anni 10 | |
Rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche | ✔ | ✔ | Anni 5 |
Pagina aggiornata il 16/05/2024